(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 13)
                              Art. 13. 
    Contravvenzioni in materia postale e delle telecomunicazioni 
 
  Per le contravvenzioni punibili con la sola  pena  dell'ammenda  e'
ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato  il
dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda. 
  La  competenza  a  decidere  sulla  domanda  di  oblazione  spetta,
rispettivamente,  ai  direttori  provinciali  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni  per  le  contravvenzioni  in  materia  di  servizi
postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici e agli ispettori
di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in materia  di
servizi telefonici.