Art. 13. Contravvenzioni in materia postale e delle telecomunicazioni Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici e agli ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in materia di servizi telefonici.