(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 131)
                              Art. 131. 
                         Casi di opposizione 
 
  Salvo quanto  stabilisce  il  regolamento  per  i  casi  di  furto,
smarrimento  o  distruzione  di  assegni,  non   e'   ammessa   altra
opposizione al pagamento all'infuori di quella  fatta  con  citazione
davanti  all'autorita'  giudiziaria  dai  titolari   dell'azienda   o
societa'  correntista  o  dai  coeredi  del  titolare   defunto   per
controversie sulla appartenenza del credito.