Art. 131. Casi di opposizione Salvo quanto stabilisce il regolamento per i casi di furto, smarrimento o distruzione di assegni, non e' ammessa altra opposizione al pagamento all'infuori di quella fatta con citazione davanti all'autorita' giudiziaria dai titolari dell'azienda o societa' correntista o dai coeredi del titolare defunto per controversie sulla appartenenza del credito.