(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 132)
                              Art. 132. 
             Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni 
 
  Salvo quanto disposto dai successivi articoli 133 e 134 gli assegni
non possono circolare ne' essere ammessi a  pagamento  se  non  siano
stati  preventivamente  sottoposti  al  visto  dell'ufficio  ove   e'
iscritto il conto. 
  Gli assegni che non possono essere addebitati per insufficienza  di
copertura o per altro motivo sono subito restituiti al  presentatore,
se esibiti a mano per il visto urgente. 
  Sono rinviati al traente, entro il settimo  giorno  dalla  data  di
arrivo, gli assegni ed i postagiro che non si siano potuti addebitare
nel suo conto per insufficienza di copertura.