Art. 132. Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni Salvo quanto disposto dai successivi articoli 133 e 134 gli assegni non possono circolare ne' essere ammessi a pagamento se non siano stati preventivamente sottoposti al visto dell'ufficio ove e' iscritto il conto. Gli assegni che non possono essere addebitati per insufficienza di copertura o per altro motivo sono subito restituiti al presentatore, se esibiti a mano per il visto urgente. Sono rinviati al traente, entro il settimo giorno dalla data di arrivo, gli assegni ed i postagiro che non si siano potuti addebitare nel suo conto per insufficienza di copertura.