(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 133)
                              Art. 133. 
                          Assegni fiduciari 
 
  Gli assegni fiduciari possono essere posti in  circolazione,  prima
dell'apposizione del visto. 
  Il possessore di  un  assegno  fiduciario  (beneficiario  o  ultimo
giratario), per ottenerne il pagamento, deve  presentarlo,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla data di traenza, ad uno degli uffici
postali abilitati ai pagamenti "a vista". 
  Qualora, all'atto  della  presentazione  del  titolo,  non  vi  sia
sufficiente copertura sul conto, il beneficiario, o il giratario,  ha
facolta' di ripresentarlo per il pagamento  successivamente,  purche'
entro il termine di cui al precedente comma. 
  Gli assegni fiduciari che eccezionalmente siano inviati all'ufficio
dei conti correnti, vengono sottoposti al visto  e  sono  ammessi  al
pagamento a norma del successivo articolo. 
  Qualora non sia possibile addebitarli,  essi  vengono  rinviati  al
mittente, specificando i motivi del rinvio.