(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 134)
                              Art. 134. 
       Validita' degli assegni postali - Prelevamenti urgenti 
 
  Gli assegni sono validi  per  due  mesi  oltre  quello  in  cui  e'
avvenuta  l'apposizione  del  visto,  e  sono  pagabili,  entro  tale
termine, in un  determinato  ufficio  della  localita'  indicata  dal
traente, o in tutti gli uffici postali, secondo che eccedano o meno i
limiti di importo fissati con decreto del Ministro per le poste e  le
telecomunicazioni. 
  Trascorso il termine sopra indicato, il loro importo e'  rimborsato
agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro  il  31  dicembre
del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  l'assegno  e'  stato
vistato, con le modalita' stabilite dal regolamento e con  l'addebito
del diritto fisso determinato ai sensi dell'art. 7. 
  Presso gli uffici, abilitati al pagamento degli assegni  fiduciari,
possono essere ammessi a  pagamento  anche  gli  assegni  tratti  dal
correntista  a  proprio  favore,  e   non   preventivamente   vistati
dall'ufficio dei conti  correnti,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabilite  con   decreto   del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.