(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 136)
                              Art. 136. 
      Inattivita' del conto corrente - Prescrizione dei crediti 
 
  I crediti di conti correnti, sui quali  non  siano  state  eseguite
operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi,
si prescrivono a favore dell'Amministrazione: 
    a) nel termine  di  cinque  anni,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
successivo all'anno in  cui  e'  stata  iscritta  in  conto  corrente
l'ultima operazione o annotato  l'ultimo  atto  interruttivo,  quando
siano inferiori a L. 5000; 
    b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo. 
  La  prescrizione  non  e'  interrotta   dall'accreditamento   degli
interessi.