Art. 136. Inattivita' del conto corrente - Prescrizione dei crediti I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione: a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui e' stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo atto interruttivo, quando siano inferiori a L. 5000; b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo. La prescrizione non e' interrotta dall'accreditamento degli interessi.