(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 137)
                              Art. 137. 
           Reclamo nel servizio dei conti correnti postali 
 
  I reclami relativi al servizio dei conti  correnti  postali  devono
essere presentati nel termine di due anni. 
  Detto termine decorre: 
    a) per le errate iscrizioni di operazioni in conto corrente e per
le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione
dell'operazione sul conto; 
    b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di
accettazione presso l'ufficio postale,  se  trattasi  di  versamento;
dalla data di addebitamento sul conto del  traente,  se  trattasi  di
postagiro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui  si  riferiscono,
se trattasi di interessi; 
    c)  per  l'errato  pagamento  di  un  assegno:  dal  1°   gennaio
successivo all'anno in cui l'assegno e' stato  vidimato  dall'ufficio
dei conti correnti; 
    d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di  conto
corrente:  dalla  data  in  cui  l'Amministrazione  ha  adottato   il
provvedimento. 
  La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.