Art. 137. Reclamo nel servizio dei conti correnti postali I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni. Detto termine decorre: a) per le errate iscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto; b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi; c) per l'errato pagamento di un assegno: dal 1° gennaio successivo all'anno in cui l'assegno e' stato vidimato dall'ufficio dei conti correnti; d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento. La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.