Art. 139. Assegni messi in circolazione senza disponibilita' di credito sul conto corrente Chi trae e rilascia un assegno sopra un conto che non gli appartenga, o che sia estinto, o pone in circolazione un assegno fiduciario sapendo che non e' disponibile sul proprio conto tutto il corrispondente importo, e' punito a termini delle leggi vigenti. Il giudice puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto su uno o piu' giornali a spese del condannato.