Art. 140. Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca Esclusione di responsabilita' L'importo degli assegni puo' essere riaccreditato al conto del correntista traente nei casi di inesistenza, di irreperibilita' o di rifiuto del beneficiario, e, nei limiti e con le cautele stabiliti dal regolamento, nel caso di morte del beneficiario. L'importo del postagiro e' riaccreditato al conto del correntista traente nel caso di inesistenza del conto beneficiario. Gli assegni ed i postagiro possono essere revocati fino a quando non siano addebitati sul conto traente, ma l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' se l'ordine di revoca, per qualsiasi causa, non sia eseguito. Non e' ammessa la revoca degli assegni fiduciari ne' del versamento in conto corrente.