(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 140)
                              Art. 140. 
        Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca 
                    Esclusione di responsabilita' 
 
  L'importo degli assegni puo'  essere  riaccreditato  al  conto  del
correntista traente nei casi di inesistenza, di irreperibilita' o  di
rifiuto del beneficiario, e, nei limiti e con  le  cautele  stabiliti
dal regolamento, nel caso di morte del beneficiario. 
  L'importo del postagiro e' riaccreditato al conto  del  correntista
traente nel caso di inesistenza del conto beneficiario. 
  Gli assegni ed i postagiro possono essere revocati  fino  a  quando
non siano addebitati sul  conto  traente,  ma  l'Amministrazione  non
assume alcuna responsabilita' se l'ordine di  revoca,  per  qualsiasi
causa, non sia eseguito. 
  Non e' ammessa la revoca degli assegni fiduciari ne' del versamento
in conto corrente.