Art. 141. Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi All'estinzione dei conti correnti caduti in successione ed alla liquidazione del relativo credito provvedono direttamente, nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni, i rispettivi uffici dei conti. Oltre tale limite l'estinzione del conto ed il rimborso del credito sono autorizzati dal direttore provinciale in sede di ufficio conti.