(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 141)
                              Art. 141. 
    Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi 
 
  All'estinzione dei conti correnti caduti  in  successione  ed  alla
liquidazione del relativo credito provvedono direttamente, nel limite
d'importo stabilito dalle istruzioni, i rispettivi uffici dei conti. 
  Oltre tale limite l'estinzione del conto ed il rimborso del credito
sono autorizzati dal direttore provinciale in sede di ufficio conti.