(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 149)
                              Art. 149. 
            Intestazione dei libretti postali nominativi 
 
  I  libretti  nominativi  debbono  contenere  tutte  le  indicazioni
necessarie per  la  identificazione  del  titolare;  se  intestati  a
persone fisiche, oltre l'indicazione  del  nome  e  cognome,  debbono
recare anche quella della data e del luogo di nascita. 
  E' ammessa l'intestazione di un libretto a piu' persone  anche  con
facolta' all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi. 
  All'intestazione  puo'   aggiungersi   la   dichiarazione   di   un
rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso. 
  I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche  senza
alcuna dichiarazione di rappresentanza.