Art. 149. Intestazione dei libretti postali nominativi I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della data e del luogo di nascita. E' ammessa l'intestazione di un libretto a piu' persone anche con facolta' all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi. All'intestazione puo' aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso. I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.