(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 15)
                              Art. 15. 
Divieto  di  accordare  esenzioni,  riduzioni  delle  tasse  postali,
             telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie 
 
  E' vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali  e
telegrafiche,  nonche'  riduzioni  delle  medesime  ed   agevolazioni
tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.