(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 150)
                              Art. 150. 
            Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito 
 
  Per ogni  deposito  eseguito  nelle  casse  di  risparmio  postali,
l'ufficio  deve  rilasciare  al  depositante  una  ricevuta,  la  cui
efficacia e' stabilita dall'art. 166.