(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 151)
                              Art. 151. 
               Acquisto di titoli del debito pubblico 
                         Depositi volontari 
 
  A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici postali,  con  il
solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle  somme
iscritte sul libretto, all'acquisto di titoli del debito  pubblico  o
al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti.