Art. 151. Acquisto di titoli del debito pubblico Depositi volontari A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di titoli del debito pubblico o al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti.