(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 152)
                              Art. 152. 
  Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico 
 
  I titolari dei libretti possono valersi degli uffici postali per la
riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico,
purche' al netto di ritenuta.