Art. 153. Interesse sui libretti postali di risparmio Sulle somme depositate e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse puo' essere modificato anche durante il corso dell'anno. Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione.