Art. 156. Custodia dei libretti di risparmio E' vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio. L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia. I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati. Nessuna responsabilita' incombe all'Amministrazione per le conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo sanciti nel presente articolo. Ove occorra, si potra' affidare la custodia dei libretti di risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.