(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 156)
                              Art. 156. 
                 Custodia dei libretti di risparmio 
 
  E' vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio. 
  L'Amministrazione  centrale  soltanto   assume   l'incarico   della
custodia. 
  I possessori di libretti sono tenuti a presentarli,  se  richiesti,
ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati. 
  Nessuna  responsabilita'   incombe   all'Amministrazione   per   le
conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo sanciti nel
presente articolo. 
  Ove occorra,  si  potra'  affidare  la  custodia  dei  libretti  di
risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro per le  poste
e le telecomunicazioni.