Art. 158. Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito Il credito dei libretti nominativi puo' essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio. I libretti possono essere dati anche in pegno. La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione.