(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 158)
                              Art. 158. 
 Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito 
 
  Il credito dei libretti nominativi puo' essere ceduto in tutto o in
parte con atto  pubblico  o  con  scrittura  privata  autenticata  da
notaio. 
  I libretti possono essere dati anche in pegno. 
  La cessione  ed  il  pegno  debbono  essere  legalmente  notificati
all'ufficio di emissione.