(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 159)
                              Art. 159. 
                  Rimborsi sui libretti nominativi 
 
  I rimborsi sui libretti  nominativi  vengono  fatti  esclusivamente
agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti,  procuratori
o delegati. 
  La delega e' ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli  uffici
di emissione. 
  Sui  libretti  intestati  a  minorenni   senza   dichiarazione   di
rappresentanza, i  rimborsi  vengono  fatti  ai  minorenni  medesimi,
tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali. 
  Se i minorenni  non  hanno  compiuto  i  10  anni,  debbono  essere
accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore o  da
altra persona di notoria probita', la quale convalidi con la  propria
firma la loro firma di quietanza. 
  Sui libretti intestati ad  interdetti,  o  vincolati  a  favore  di
minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.