(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 16)
                              Art. 16. 
                  Franchigia postale e telegrafica 
 
  Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale,  tanto
per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo. 
  Spetta, altresi',  la  franchigia,  sul  percorso  interno,  per  i
telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.