(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 161)
                              Art. 161. 
                   Rimborsi su libretti nominativi 
 
  I rimborsi non  possono  essere  eseguiti  senza  l'esibizione  dei
libretti. 
  Possono tuttavia ottenersi rimborsi  provvisori  con  le  modalita'
stabilite dal regolamento su libretti nominativi che  si  trovino  in
possesso dell'Amministrazione.