(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 163)
                              Art. 163. 
        Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione 
 
  I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da  quello  di
emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma  del
credito da parte dell'ufficio di emissione.