(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 165)
                              Art. 165. 
            Depositi giudiziari o proventi di cancelleria 
 
  Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro
per depositi giudiziari o proventi  di  cancelleria,  a  norma  delle
disposizioni vigenti in materia civile e penale. 
  Tali depositi  sono  infruttiferi  e  sono  soggetti  a  sequestro,
pignoramento od opposizione.