(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 168)
                              Art. 168. 
                Prescrizione del credito dei libretti 
 
  Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti
dei libretti con il decorso: 
    a) di un anno, quando  non  siano  superiori  a  lire  cento  fra
capitale e interessi; 
    b) di cinque anni, quando non siano superiori a  lire  mille  tra
capitale e interessi; 
    c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore  a  lire
mille tra capitale e interessi. 
  I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari
a  decorrere  dal  primo  giorno  dell'anno   successivo   all'ultima
operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato. 
  Per  i  libretti  lasciati  in  custodia  al  Ministero,  la   sola
iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere  il
corso della prescrizione. 
  Per  i  libretti  appartenenti  a  minori,  i  detti   termini   di
prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'.