Art. 169. Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini In caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa. Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.