(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 169)
                              Art. 169. 
          Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini 
 
  In  caso  di  controversia   giudiziale   per   qualsiasi   titolo,
formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in  caso  di
opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a  decorrere  dal
giorno in cui la controversia  sia  stata  definita  o  l'opposizione
rimossa. 
  Le prescrizioni previste  alle  lettere  a)  e  b)  del  precedente
articolo non si applicano alle somme versate  a  titolo  di  deposito
giudiziale.