(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 17)
                              Art. 17. 
Esenzioni, riduzioni  ed  agevolazioni  in  applicazione  di  accordi
                           internazionali 
 
  Sono   concesse   le   esenzioni   dalle   tasse   postali   e   di
telecomunicazioni nonche' le riduzioni  delle  tasse  medesime  e  le
agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.