(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 176)
                              Art. 176. 
        Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi 
 
  I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi  entro  la  fine
del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. 
  Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano  di  essere
fruttiferi di interessi e sono  rimborsati  a  richiesta  dell'avente
diritto  entro  il  termine  di  prescrizione  di  cinque  anni;   la
prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida. 
  Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro  il  termine
stabilito  dal  precedente  comma  sono  acquisite  alle  entrate  di
bilancio dell'Amministrazione postale. 
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  ai  buoni
emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto  nel  comma
seguente. 
  Per  quei  buoni,  emessi  anteriormente  alla  data  del  presente
decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione
con atto formalmente valido secondo le  disposizioni  precedentemente
in vigore, il termine  di  30  anni  previsto  dal  primo  comma  del
presente  articolo  decorre  dal  1°  gennaio  successivo  alla  data
dell'interruzione.