(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 177)
                              Art. 177. 
                     Buoni versati per cauzione 
 
  I  buoni  postali  fruttiferi  sono  ammessi  per  il  loro  valore
integrale in tutte le cauzioni definitive da prestarsi nell'interesse
dello Stato, delle regioni, delle province,  dei  comuni  e  di  ogni
altra pubblica amministrazione. 
  Per tali effetti i buoni saranno  depositati  presso  la  direzione
generale  della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  degli  istituti  di
previdenza, e saranno passibili soltanto di  incameramento  a  favore
dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto. 
  Il deposito dei buoni e' esente da tassa di custodia.