Art. 178. Rimborso dei buoni I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione. Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalita' indicate dal regolamento. A semplice richiesta dell'esibitore, l'Amministrazione effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la medesima intestazione e gli stessi eventuali vincoli dei buoni da convertire. Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito l'intero montante dei titoli esibiti, salvo l'eccedenza inferiore al taglio minimo dei buoni, eventualmente residuata dall'operazione. Tale eccedenza, qualora non sia integrata dall'esibitore in modo da consentire l'emissione di un buono del taglio minimo, viene depositata su un libretto di risparmio nominativo recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli dei titoli esibiti.