(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 178)
                              Art. 178. 
                         Rimborso dei buoni 
 
  I buoni postali sono rimborsabili a  vista  presso  gli  uffici  di
emissione. 
  Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio  in
cui sono autorizzati ad emetterli,  con  le  condizioni  e  modalita'
indicate dal regolamento. 
  A semplice richiesta dell'esibitore, l'Amministrazione effettua  la
conversione dei buoni postali in altri buoni  a  tasso  di  interesse
maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la
medesima intestazione e gli stessi eventuali  vincoli  dei  buoni  da
convertire. 
  Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito l'intero
montante dei titoli esibiti, salvo l'eccedenza  inferiore  al  taglio
minimo  dei  buoni,  eventualmente  residuata  dall'operazione.  Tale
eccedenza, qualora  non  sia  integrata  dall'esibitore  in  modo  da
consentire  l'emissione  di  un  buono  del  taglio   minimo,   viene
depositata su un libretto di risparmio nominativo recante  la  stessa
intestazione e gli stessi vincoli dei titoli esibiti.