(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 183)
                              Art. 183. 
Esecuzione  ed  esercizio  di   impianti   di   telecomunicazioni   -
      Esclusivita' - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze 
 
  Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti  di  telecomunicazioni
senza aver ottenuto la relativa concessione. 
  Tuttavia e'  consentito  al  privato  di  stabilire,  per  suo  uso
esclusivo, impianti di  telecomunicazioni  per  collegamenti  a  filo
nell'ambito del proprio fondo o di  piu'  fondi  di  sua  proprieta',
purche'  contigui,  ovvero  nell'ambito  dello  stesso  edificio  per
collegare una parte di  proprieta'  del  privato  con  altra  comune,
purche' non connessi  alle  reti  di  telecomunicazioni  destinate  a
pubblico servizio. 
  Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario  si
considerano contigui anche se separati, purche'  collegati  da  opere
permanenti di uso  esclusivo  del  proprietario,  che  consentano  il
passaggio pedonale. 
  Salvo il caso previsto al quarto comma del successivo articolo 184,
e' di competenza dell'Amministrazione,  nell'ambito  del  Regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di  frequenze
radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni, e  la  notificazione
al  comitato  internazionale   di   registrazione   delle   frequenze
dell'avvenuta assegnazione.