Art. 183. Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusivita' - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione. Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di telecomunicazioni destinate a pubblico servizio. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale. Salvo il caso previsto al quarto comma del successivo articolo 184, e' di competenza dell'Amministrazione, nell'ambito del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni, e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.