Art. 184. Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose. Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nello interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed allo esercizio di impianti di telecomunicazioni, previo consenso dell'Amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento. Gli esercenti di ferrovie, tranvie, funivie ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose, possono essere autorizzati dall'Amministrazione nella forma, con i limiti ed alle modalita' stabiliti dall'Amministrazione stessa, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni necessari alla sicurezza, regolarita' e funzionalita' del servizio da essi gestito. Per l'interconnessione alle reti urbane ed interurbane delle linee di proprieta' degli esercenti di cui al comma precedente, si applicano le norme stabilite nel regolamento per le concessioni ad uso privato. Il consenso dell'Amministrazione non e' richiesto per le necessita' di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione con altre reti. E' necessario, comunque, il coordinamento tecnico con la stessa Amministrazione. La norma di cui al precedente comma si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonche' ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilita' di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni.