(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 184)
                              Art. 184. 
 
  Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello  Stato  e
di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio  di  trasporto  di
persone o cose. 
  Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nello  interesse
esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed allo  esercizio  di
impianti di telecomunicazioni, previo consenso  dell'Amministrazione,
alla quale spetta  anche  di  autorizzare  il  collegamento  di  tali
impianti alla rete urbana od a quella  interurbana,  alle  condizioni
stabilite nel regolamento. 
  Gli esercenti di ferrovie, tranvie, funivie ed altri analoghi mezzi
adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose,  possono
essere autorizzati dall'Amministrazione nella forma, con i limiti  ed
alle   modalita'   stabiliti   dall'Amministrazione   stessa,    alla
costruzione  ed  all'esercizio  di  impianti   di   telecomunicazioni
necessari alla sicurezza, regolarita' e funzionalita' del servizio da
essi gestito. 
  Per l'interconnessione alle reti urbane ed interurbane delle  linee
di  proprieta'  degli  esercenti  di  cui  al  comma  precedente,  si
applicano le norme stabilite nel regolamento per  le  concessioni  ad
uso privato. 
  Il consenso dell'Amministrazione non e' richiesto per le necessita'
di ordine militare, salvo nei  casi  di  interconnessione  con  altre
reti. E' necessario, comunque, il coordinamento tecnico con la stessa
Amministrazione. 
  La norma di cui al precedente comma si applica anche agli Organismi
internazionali di cui lo Stato italiano fa parte,  nonche'  ai  Paesi
membri degli stessi organismi,  nei  limiti  in  cui  un  accordo  di
Governo abbia previsto la possibilita' di eseguire ed esercitare  nel
territorio italiano impianti di telecomunicazioni.