(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 185)
                              Art. 185. 
     Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni 
 
  Gli  impianti  di  telecomunicazioni,  eccettuati  quelli  cui   si
riferiscono il secondo comma dell'art. 183  ed  il  quarto  e  quinto
comma dell'art. 184,  non  possono  essere  eseguiti  se  i  relativi
progetti    non     siano     stati     preventivamente     approvati
dall'Amministrazione, salvo che non sia  diversamente  stabilito  nel
regolamento. 
  Per gli impianti delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad  uso  pubblico,  nel
regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in  cui
occorre la preventiva approvazione dei progetti. 
  Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le  prescrizioni
previste da leggi speciali. 
  L'approvazione  del  progetto  importa  dichiarazione  di  pubblica
utilita', nei casi e nella forma previsti dall'art. 231 del  presente
decreto.