Art. 185. Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell'art. 183 ed il quarto e quinto comma dell'art. 184, non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nel regolamento. Per gli impianti delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad uso pubblico, nel regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in cui occorre la preventiva approvazione dei progetti. Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali. L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilita', nei casi e nella forma previsti dall'art. 231 del presente decreto.