(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 187)
                              Art. 187. 
                         Divieto di cessione 
 
  Le concessioni non  possono  formare  oggetto  di  cessione,  anche
parziale,     sotto     qualsiasi     forma,     senza      l'assenso
dell'Amministrazione. 
  Tale assenso e' dato dallo stesso  organo  competente  al  rilascio
della concessione.