(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 187)
Art. 187.
Divieto di cessione
Le concessioni non possono formare oggetto di cessione, anche
parziale, sotto qualsiasi forma, senza l'assenso
dell'Amministrazione.
Tale assenso e' dato dallo stesso organo competente al rilascio
della concessione.