(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 189)
                              Art. 189. 
                              Cauzione 
 
  Salvo  quanto  diversamente  stabilito  nel  presente  decreto,  il
concessionario deve  prestare  cauzione  a  garanzia  degli  obblighi
assunti. 
  L'importo e le modalita' per la costituzione della cauzione, i casi
e la misura in cui essa debba essere  aumentata,  reintegrata,  e  le
relative sanzioni, sono stabiliti negli atti di concessione.