(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 19)
                              Art. 19. 
                   Divieto di prestazioni gratuite 
 
  Sono abrogate tutte le norme per le quali  l'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni e' tenuta ad effettuare a  titolo  in
tutto o in parte gratuito prestazioni per  conto  di  amministrazioni
dello Stato o di enti ed istituti. 
  La specificazione dei servizi nei cui confronti trova  applicazione
il disposto del precedente comma nonche' la disciplina  dei  relativi
rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi  dovuti
dalle amministrazioni statali  interessate,  saranno  effettuate  con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su  proposta  del
Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con  il
Ministro per il tesoro. 
  Per  i  servizi  resi  dall'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni    ad    enti    ed    istituti,    il     rimborso
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  dei  costi
da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sara' regolato in base a
speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi,  rese
esecutive mediante decreti  del  Ministro  per  le  poste  e  per  le
telecomunicazioni. 
  Sui problemi relativi alla determinazione dei costi  da  rimborsare
ai sensi dei precedenti commi, e sentito il parere di una commissione
nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto  con  quelli
per il bilancio e per il tesoro,  presieduta  da  un  magistrato  del
Consiglio di  Stato,  designato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un
funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari  del  Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni. 
  Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti  diversi
e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni,  sono
a carico dell'amministrazione,  ente  o  privato,  oltre  alle  spese
richieste dalle prestazioni stesse, anche le  quote  di  surrogazione
del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto  del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.