(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 190)
                              Art. 190. 
                    Estinzione della concessione 
 
  La durata della concessione  e'  stabilita  nel  provvedimento  che
l'accorda. 
  La concessione si estingue, oltre che per scadenza del termine: 
    1) per decadenza, per revoca o per riscatto; 
    2)  per  morte  o  per  sopravvenuta   incapacita'   legale   del
concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando  essa  perda
la personalita' giuridica; 
    3) per perdita della cittadinanza italiana o, nei casi di persona
giuridica, per perdita della nazionalita' italiana, nei casi  in  cui
sono richiesti tali requisiti; 
    4) per fallimento.