Art. 191. Decadenza La decadenza della concessione e' pronunciata nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario. Essa non puo' essere pronunciata se il concessionario non sia stato invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire giustificazioni. Nessun risarcimento o indennizzo di sorta e' in ogni caso dovuto al concessionario. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla stessa Autorita' che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto dal giorno in cui sia stato notificato al concessionario.