(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 191)
                              Art. 191. 
                              Decadenza 
 
  La decadenza della concessione e' pronunciata nel caso di  gravi  e
reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario. 
  Essa non puo' essere pronunciata se il concessionario non sia stato
invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire giustificazioni. 
  Nessun risarcimento o indennizzo di sorta e' in ogni caso dovuto al
concessionario. 
  Il provvedimento di decadenza e' adottato  dalla  stessa  Autorita'
che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto dal giorno in cui
sia stato notificato al concessionario.