Art. 192. Incameramento delle cauzioni In tutti i casi di estinzione della concessione, qualora il concessionario non provveda entro il termine di tre mesi dalla richiesta dell'Amministrazione, al pagamento di quanto ad essa dovuto, l'Amministrazione stessa procede all'incameramento della cauzione fino all'ammontare dei propri crediti liquidi. La somma eventualmente residua e' messa a disposizione dell'interessato, ovvero, in caso di fallimento non seguito da bancarotta, dell'autorita' giudiziaria. Qualora il fallimento dia luogo al reato di bancarotta semplice o fraudolenta, l'Amministrazione procede all'incameramento, totale o parziale, della cauzione. Analogamente, l'Amministrazione puo' procedere al predetto incameramento, in tutti gli altri casi di estinzione della concessione dovuti a colpa del concessionario.