(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 192)
                              Art. 192. 
                    Incameramento delle cauzioni 
 
  In tutti  i  casi  di  estinzione  della  concessione,  qualora  il
concessionario non provveda  entro  il  termine  di  tre  mesi  dalla
richiesta  dell'Amministrazione,  al  pagamento  di  quanto  ad  essa
dovuto,  l'Amministrazione  stessa  procede  all'incameramento  della
cauzione fino all'ammontare dei propri crediti liquidi. 
  La  somma   eventualmente   residua   e'   messa   a   disposizione
dell'interessato, ovvero,  in  caso  di  fallimento  non  seguito  da
bancarotta, dell'autorita' giudiziaria. 
  Qualora il fallimento dia luogo al reato di bancarotta  semplice  o
fraudolenta, l'Amministrazione procede  all'incameramento,  totale  o
parziale, della cauzione. 
  Analogamente,  l'Amministrazione   puo'   procedere   al   predetto
incameramento,  in  tutti  gli  altri  casi   di   estinzione   della
concessione dovuti a colpa del concessionario.