(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 195)
                              Art. 195. 
    Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione 
                              Sanzioni 
 
  Chiunque stabilisce od esercita un  impianto  di  telecomunicazioni
senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione
di cui al secondo comma del precedente art. 194, e' punito, salvo che
il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave: 
    1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000, se il  fatto  non  si
riferisce ad impianti radioelettrici; 
    2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a
L. 200.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici. 
  Il contravventore e' tenuto, in ogni  caso,  al  pagamento  di  una
somma  pari  al  doppio  dei  canoni  previsti   per   ciascuno   dei
collegamenti abusivamente realizzati, per  il  periodo  di  esercizio
abusivo accertato, e comunque per un  periodo  non  inferiore  ad  un
trimestre. 
  Non  si  tiene  conto,  nella  determinazione  del  canone,   delle
agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. 
  Indipendentemente  dall'azione   penale,   l'Amministrazione   puo'
provvedere direttamente, a  spese  del  possessore,  a  suggellare  o
rimuovere  l'impianto  ritenuto  abusivo   ed   a   sequestrare   gli
apparecchi. 
  Ai fini delle disposizioni  del  presente  articolo,  costituiscono
impianti radioelettrici anche quelli trasmittenti o  ripetitori,  sia
attivi che passivi, per radioaudizione  o  televisione,  nonche'  gli
impianti di distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati via
cavo o con qualunque altro mezzo.