Art. 195. Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione Sanzioni Chiunque stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 194, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave: 1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000, se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici; 2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici. Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati, per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, costituiscono impianti radioelettrici anche quelli trasmittenti o ripetitori, sia attivi che passivi, per radioaudizione o televisione, nonche' gli impianti di distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati via cavo o con qualunque altro mezzo.