(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 196)
                              Art. 196. 
   Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso pubblico 
 
  Si  provvede  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
proposta del  Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  di
concerto con il Ministro per il  tesoro,  sentito  il  Consiglio  dei
Ministri, alle concessioni di servizi  di  telecomunicazioni  ad  uso
pubblico, salvo quanto diversamente stabilito dal successivo art. 197
del presente decreto.