(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 197)
                              Art. 197. 
               Concessioni rilasciate da altri organi 
 
  Si  provvede,  con  determinazione  del  direttore  compartimentale
competente per territorio, o dell'organo designato  con  decreto  del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione: 
    a) alle concessioni  aventi  per  oggetto  l'accettazione  ed  il
recapito di telegrammi, salvo che il servizio stesso non  sia  svolto
da  titolari  di  concessioni  rilasciate  nella  forma  di  cui   al
precedente art. 196; 
    b) alle concessioni aventi per oggetto l'impianto  e  l'esercizio
di posti pubblici per trasmissioni telegrafiche. 
  In entrambi i casi  e'  necessario  il  parere  del  Circolo  delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.