(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 198)
                              Art. 198. 
                      Scelta del concessionario 
 
  L'Amministrazione, qualora intenda dare in concessione  servizi  di
telecomunicazioni, invita enti, societa' e ditte  specializzate,  che
abbiano i requisiti per poter ottenere la concessione, ad indicare le
condizioni alle quali sarebbero disposti  ad  assumere  il  servizio,
tenendo  presente  il  capitolato  predisposto   dall'Amministrazione
stessa. 
  L'Amministrazione procedera'  all'esame  delle  domande  pervenute,
facendo al Ministro per le poste e le telecomunicazioni  le  relative
proposte. 
  Il Ministro stesso, sulla base  di  tali  proposte,  e  sentito  il
consiglio di amministrazione, giudica definitivamente. 
  Le concessioni  di  servizi  di  telecomunicazioni  possono  essere
accordate a societa' per azioni, il cui capitale sia  direttamente  o
indirettamente  posseduto   in   maggioranza   dallo   Stato,   senza
l'osservanza del procedimento di cui ai precedenti commi. 
  Analogamente si puo' prescindere dal predetto procedimento  per  le
concessioni di cui al precedente art. 197.