(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 199)
                              Art. 199. 
   Parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni 
 
  Deve essere sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle
telecomunicazioni nei casi previsti dal decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato n. 433 del 6 marzo 1948,  ratificato  con  la
legge 15 febbraio 1953, n. 83, salvo che il valore degli  impianti  o
delle opere da eseguire sia inferiore ai limiti richiamati  nell'art.
7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  sulle   funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche  ad  ordinamento
autonomo.