(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 2)
                               Art. 2. 
   Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
 
  Quando la  legge  non  dispone  diversamente,  i  provvedimenti  in
materia  postale,  di  bancoposta  e   di   telecomunicazioni   nella
Repubblica rientrano nella competenza del  Ministero  delle  poste  e
delle telecomunicazioni.