(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 20)
                              Art. 20. 
         Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria 
 
  Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione  o  per
ottenere le indennita' o i rimborsi  previsti  dal  presente  decreto
deve  essere  presentato,  sotto  pena  di  decadenza,  nel   termine
perentorio stabilito per i singoli servizi. 
  Salvo quanto previsto dal successivo art. 21  l'azione  giudiziaria
contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle
telecomunicazioni regolati con il presente decreto  non  puo'  essere
proposta  se  prima  non  sia  stato  presentato   reclamo   in   via
amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei
mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto. 
  L'azione stessa si prescrive in tre anni.