(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 200)
                              Art. 200. 
            Collaudo degli impianti di telecomunicazioni 
 
  E' in facolta'  dell'Amministrazione  di  procedere,  a  spese  del
concessionario, al collaudo degli  impianti  inerenti  i  servizi  di
telecomunicazioni. 
  Il  collaudo   non   esonera   il   concessionario   da   eventuali
responsabilita'.