(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 201)
                              Art. 201. 
Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali dell'Amministrazione 
 
  Ai    concessionari    dei    servizi     di     telecomunicazioni,
l'Amministrazione puo'  cedere  in  proprieta'  o  in  locazione  gli
stabili e gli  impianti  necessari  per  l'espletamento  dei  servizi
stessi, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal regolamento.