Art. 202. Riscatto Salvo quanto previsto dal successivo art. 203, l'autorita' che ha accordato la concessione puo', in qualunque tempo, procedere all'esecuzione del riscatto totale o parziale della stessa, con preavviso di almeno un anno. Entro sei mesi dal preavviso deve essere emessa la dichiarazione di riscatto, con l'indicazione della data di esecuzione del medesimo. Tra la dichiarazione di riscatto e quella di esecuzione deve intercorrere un periodo di tempo non superiore ad un anno. Qualora al preavviso non segua, nel termine di cui al secondo comma, la dichiarazione di riscatto, il preavviso cessa di produrre ogni effetto.