(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 202)
                              Art. 202. 
                              Riscatto 
 
  Salvo quanto previsto dal successivo art. 203, l'autorita'  che  ha
accordato  la  concessione  puo',  in  qualunque   tempo,   procedere
all'esecuzione del riscatto  totale  o  parziale  della  stessa,  con
preavviso di almeno un anno. 
  Entro sei mesi dal preavviso deve essere emessa la dichiarazione di
riscatto, con l'indicazione della data di esecuzione del medesimo. 
  Tra la dichiarazione  di  riscatto  e  quella  di  esecuzione  deve
intercorrere un periodo di tempo non superiore ad un anno. 
  Qualora al preavviso non segua,  nel  termine  di  cui  al  secondo
comma, la dichiarazione di riscatto, il preavviso cessa  di  produrre
ogni effetto.