(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 203)
                              Art. 203. 
                 Rinuncia alla facolta' di riscatto 
 
  Gli atti di concessione possono stabilire un termine entro il quale
il riscatto non e' consentito. 
  L'Amministrazione puo' rinunciare all'esercizio della  facolta'  di
riscatto per un periodo non superiore ai  trent'anni  dalla  data  di
inizio della concessione, o dalla  data  di  stipulazione  dei  nuovi
patti.