Art. 203. Rinuncia alla facolta' di riscatto Gli atti di concessione possono stabilire un termine entro il quale il riscatto non e' consentito. L'Amministrazione puo' rinunciare all'esercizio della facolta' di riscatto per un periodo non superiore ai trent'anni dalla data di inizio della concessione, o dalla data di stipulazione dei nuovi patti.