Art. 204. Effetti del riscatto Alla data di esecuzione del riscatto, l'Amministrazione subentra nella proprieta' degli impianti e dei materiali relativi all'esercizio della concessione, nonche' degli immobili di proprieta' del concessionario pertinenti al servizio concesso. La presa di possesso e' effettuata mediante compilazione di un verbale di consegna e puo' avvenire anche prima che sia stato determinato il prezzo dei beni oggetto del riscatto. Alla data di esecuzione del riscatto l'Amministrazione subentra nei diritti del concessionario, nonche' in tutti gli impegni dal medesimo assunti per forniture ed appalti, rivolti a realizzare piani tecnici gia' approvati dall'Amministrazione stessa. L'Amministrazione subentra anche negli obblighi che derivano da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli atti di concessione, per i casi in cui i concessionari abbiano emesso delle obbligazioni.