(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 204)
                              Art. 204. 
                        Effetti del riscatto 
 
  Alla data di esecuzione del  riscatto,  l'Amministrazione  subentra
nella  proprieta'   degli   impianti   e   dei   materiali   relativi
all'esercizio della concessione, nonche' degli immobili di proprieta'
del concessionario pertinenti al servizio concesso. 
  La presa di possesso e'  effettuata  mediante  compilazione  di  un
verbale di consegna  e  puo'  avvenire  anche  prima  che  sia  stato
determinato il prezzo dei beni oggetto del riscatto. 
  Alla data di esecuzione del riscatto l'Amministrazione subentra nei
diritti del concessionario, nonche' in tutti gli impegni dal medesimo
assunti per forniture ed appalti, rivolti a realizzare piani  tecnici
gia' approvati dall'Amministrazione stessa. 
  L'Amministrazione subentra anche negli  obblighi  che  derivano  da
leggi particolari,  o  che  siano  stati  assunti  con  gli  atti  di
concessione, per i casi in cui i concessionari abbiano  emesso  delle
obbligazioni.